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"Voltura catastale"

voltura catastale
voltura catastale

Con la domanda di voltura catastale il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

 

Chi presenta la voltura

 

Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

 

i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto

i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati

i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate

i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.

 

Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

 

Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55,00 euro a titolo di tributo speciale catastale, a cui si aggiungono 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.

 

E’ possibile pagare i tributi direttamente allo sportello dell’ufficio oppure eseguire un versamento sul c/c dell’ufficio. A partire dal 1 gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e l’imposta di bollo (circolare n° 2/2014 – pdf).

 

In caso di presentazione della domanda in ritardo, devono essere pagate anche le sanzioni (circolare n° 2/2002 – pdf).

 

I c/c sono reperibili dalle pagine dei singoli uffici provinciali.



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