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"Regime IVA per i lavori di ristrutturazione e di fornitura"

regime iva per i lavori di ristrutturazione e fornitura
regime iva per i lavori di ristrutturazione e fornitura

In campo edile possiamo trovarci di fronte a numerosi tipi di lavori su altrettanti numerosi tipi di immobili, senza contare che possiamo avere casi in cui gli immobili siano dichiarati come prima casa e così via. Di seguito elenchiamo i tipi di regime IVA in base ai tipi di ristrutturazione, forniture, destinazione d'uso e se si tratta di prima casa o meno.

  • IVA 4%; l'aliquota del 4% viene applicata nel caso di lavori edili inerenti la costruzione della prima casa. Per usufruire di questo tipo di regime il richiedente non deve possedere a titolo esclusivo o in comunione con il coniuge altri diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da costruire o già aver usufruito dell’agevolazione. Inoltre, l'immobile deve essere ubicato nello stesso Comune di residenza del richiedente o in alternativa del Comune in cui intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi. L'aliquota agevolata al 4% viene applicata anche nel caso di ampliamento della prima casa esistente, purché dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non risulti un’unità immobiliare a sé stante e l’immobile, a seguito dell’ampliamento, non presenti le caratteristiche catastali di immobile di lusso/pregio.
  • IVA 10%; l'aliquota del 10% viene applicata in caso di lavori inerenti manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti), manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), restauro e risanamento conservativo (interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere), ristrutturazione edilizia (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente) previsti e normati dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457/1978. L'aliquota è prevista per tutti i servizi offerti dall'impresa di ristrutturazione (di conseguenza tutta la manodopera fornita) e anche sui materiali forniti dalla stessa impresa, sempre che sia stato stipulato un contratto d'appalto o un contratto d'opera. Per quanto riguarda i materiali va eseguito uno studio più approfondito:
    • aliquota 10% su forniture di materiali, beni finiti e beni significativi: l'aliquota ridotta è usufruibile solo e soltanto solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. In sostanza i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato che commissiona l’intervento di manutenzione sull'immobile di proprietà.
      • Partiamo trattando il caso delle materie prime e semi lavorati. Prima di tutto occorre precisare che sia le materie prime che i semi lavorati (dai materiali inerti, al ferro per il cemento armato, dai leganti come calce e gesso ai manufatti e prefabbricati) acquistate dai fornitori sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%. In questo caso possiamo trovarci di fronte a due situazioni:
        1. fornitura con posa in opera;  i servizi accessori di posa in opera delle materie prime e semilavorate sono soggetti alla stessa aliquota del 22% applicabile a tali materiali e concorrono con la cessione dei beni a formare la base imponibile Iva. Se le materie prime e semilavorate sono oggetto di contratto di fornitura con posa in opera, si configura la compravendita di tali materiali e, pertanto, va applicata l'aliquota Iva del 22%.
        2. fornitura e posa in opera in ambito di contratto di appalto o d'opera; se, invece, la fornitura di materie prime e semilavorate è effettuata nell'ambito di un contratto di appalto con un'impresa o di un contratto d'opera con un lavoratore autonomo (ad esempio un artigiano), equiparabile ai fini Iva a quello di appalto è effettuata, ad esempio per la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, si applica complessivamente l'aliquota prevista per le prestazioni dipendenti da tale contratto. In questo caso, ove fosse possibile avvalersi dell'aliquota al 10% potrà essere estesa anche all'acquisto e posa di tali materiali;
      • Tematica differente è quella inerente i beni finiti. Per beni finiti si intendono beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità. Si distinguono pertanto dalle materie prime e dai semi lavorati, ossia da tutti quei materiali che costituiscono la base per la produzione di altri beni tramite l’utilizzo di opportune lavorazioni. L’agevolazione del 10% è applicabile anche alla cessione di beni finiti, purché compiuta nell’ambito di un contratto di appalto. In pratica, l’impresa acquisterà i beni con IVA al 22% e poi li cederà al committente, fatturandoglieli al 10%. Se i beni, invece, fossero acquistati direttamente dal committente, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. 
      • Altro aspetto fondamentale è quello relativo ai beni significativi, individuati dal Decreto 29 Dicembre 1999 e dall'art. 1 comma 19 della Legge di Bilancio 2018, che altro non sono che beni considerati di elevato valore, intrinseco ed economico, da parte del Legislatore. I beni significativi fanno parte della categoria dei beni finiti, anche se il trattamento è differente in questo caso. Infatti, la norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Esempio:
        • Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
        • Costo dei beni significativi = euro 12.000
        • Costo della manodopera = euro 8.000
        • L’Iva agevolata al 10% si applica:
        • – sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
        • – sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
        • sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
         Di seguito l'elenco dei beni significativi:
        • ascensori e montacarichi;
        • infissi interni o esterni;
        • caldaie;
        • sanitari e rubinetteria bagni;
        • impianti di sicurezza;
        • video citofoni;
        • apparecchiature di condizionamento e riciclo aria;
  • IVA 22%; come spiegato ai punti precedenti l'iva al 22% si applica in tutti i casi in cui non sia possibile usufruire dei regimi agevolativi citati sopra. Di conseguenza si tratta del regime ordinaria che di norma dovrebbe essere applicato, salvo i casi in cui si possa usufruire di agevolazioni di qualche tipo.


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