L'APE (Attestato di Prestazione Energtica) a seguito del decreto legge 63/2013 sostituiste la vecchia ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Inoltre, tramite lo stesso decreto, ne viene introdotto l'obbligo in particolari casistiche.
Si tratta di un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un'abitazione, edificio o di un appartamento in generale.
COSA CONTIENE L'APE
Attraverso una scala di valori, che vanno dalla "A" alla "G", indica le prestazioni energetiche di un dato immobile immobile. In questo modo ne viene mostrata l'efficienza energetica, analizzando diversi parametri, come ad esempio l'isolamento termico dell'immobile, la sua posizione, la presenza e qualità di tutti gli impianti, in special modo quelli che garantiscono il comfort e la salubrità degli ambienti. In sostanza il tecnico che redigerà l'APE dovrà analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto e la presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Un valore equivalente alla lettera "G" equivale ad una pessima efficienza energetica, che comporta elevati consumi energetici causati ad esempio da scarso isolamento termico che tende ad aumentare i costo di impianti di riscaldamento e di climatizzazione.
Un valore equivalente ad "AAA" rappresenta la massima efficienza energetica che permette consumi energetici ridotti al minimo.
QUANDO E' OBBLIGATORIO POSSEDERE L'APE E QUANDO E' OBBLIGATORIO AGGIORNARLO
Partiamo dai i casi in cui è necessario, e obbligatorio, munirsi dell'APE:
- In caso di compravendita immobiliare sia pubblica che privata;
- In caso di donazione di un immobile;
- In caso di affitto;
- In caso di pubblicazione di annunci di vendita o di locazione;
- In caso di vendita di edifici di nuova costruzione;
- In caso di ristrutturazione superiore al 25% della superficie dell'intero edificio;
L'aggiornamento dell'APE è previsto nel caso in cui siano stati eseguiti lavori di riqualificazione o di ristrutturazione dell'appartamento che ne modifichino la struttura (sostituzione della caldaia, della pavimentazione, modifica degli infissi, ecc.).
Esistono tuttavia dei casi in cui il possesso dell'APE non è necessario anche nei casi sopra elencati. In definitiva l'APE non è necessario nei seguenti casi:
- In caso di edifici adibiti a luoghi di culto;
- In caso di fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- In caso di qualsiasi manufatto o immobile che non sia riconducibile alla definizione di edificio, come ad esempio una piscina, un gazebo e così via;
- In caso di fabbricati al grezzo, cioè sprovvisti di serramenti, impianti tecnologici e rifiniture;
- In caso di fabbricati isolati di superficie utile inferiore ai 50 mq;
- In caso di fabbricati che non devono garantire comfort abitativi perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
- In caso di fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.;
- In caso di ruderi, fabbricati collabenti e quelli abbandonati;
- In caso di fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
- In caso di manufatti artigianali come portici, legnaie e così via;
CHI PUO' REDIGERE L'APE
La figura tecnica autorizzata alla redazione dell'attestato di prestazione energetica è il certificatore energetico. Queste figure professionali vengono formate, accreditate e gestite dalle Regioni secondo quando stabilito dalla vigente legge nazionale (DLgs. 192/05). Si tratta di un tecnico abilitato a progettare edifici ed impianti, quali ingegneri, geometri o architetti. Nessun'altro al di fuori di questi può redigere un APE.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA REDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
A seguito di un sopralluogo effettuato dal tecnico saranno valutate le seguenti caratteristiche strutturali ed energetiche che permetteranno la redazione del documento:
-
qualità ed efficienza degli infissi;
- efficienza energetica connessa ai consumi ed agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- salubrità degli ambienti interni;
- eventuale presenza di impianti autonomi di produzione energetica;
A seguito di queste attente valutazioni viene rilasciata la targa energetica, che come detto avrà un valore compreso in una scala che varia dalla "A" alla "G".
DIFFERENZA TRA APE E ACE (ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA)
I due attestati perseguono entrambi l'obbiettivo della valutazione dell'efficienza energetica. La differenza risiede nel fatto che l'APE ha recepito quanto disposto dalla direttiva europea 2010/31/UE, che impone l'obbligo di fornire indicazioni circa il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile. Infatti, l'ACE non ha mutato i calcoli energetici e di fatto è stata sostituita dall'APE. A seguito della direttiva si dovrà tener conto:
- della climatizzazione invernale ed estiva;
- del riscaldamento dell'acqua per servizi igienico sanitari;
- della ventilazione;
- dell’illuminazione e della presenza di impianti, quali ascensori o scale mobili, relativamente al settore terziario;
L'ACE avrà ancora validità solo per certificazioni antecedenti al 4 Agosto 2013 per i successivi 10 anni. Tale validità decade nel caso in cui siano eseguiti lavori che prevedono rilascio dell'APE. In questo caso l'ACE sarà obbligatoriamente sostituita dall'APE. Tuttavia, nel caso in cui non siano eseguite tali opere nell'arco dei 10 anni di validità, l'ACE potrà essere utilizzato in tutti i casi in cui è richiesta l'APE.
DIFFERENZA TRA APE E AQE (ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA)
L'AQE e l'APE si differenziano in 3 aspetti:
-
L'AQE può essere redatto da uno dei tecnici coinvolti nella costruzione o nella ristrutturazione dell'immobile e deve essere firmato dal
direttore dei lavori. L'APE invece richiede l'intervento di un certificatore energetico abilitato;
- L'AQE ipotizza una probabile classe energetica, e non ne assegna una effettivamente;
- L'AQE si consegna al comune e non alla Regione come nel caso dell'APE;
Esistono dei casi specifici che prevedono l'obbligo della redazione dell'AQE e sono disciplinati dall'art. 3 comma 2 del Dlgs 192/2005:
-
una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
-
una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
- ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto dal primo punto del numero 1;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- sostituzione di generatori di calore;
I casi in cui non è necessaria la redazione dell'AQE, anche nei casi appena menzionati, sono i seguenti:
-
gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
PREZZO DI UN APE
Il costo dell'attestato può variare da un minimo di 60€ ad un massimo di 300€ a seconda della città e del tecnico.
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