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Diritto di Prelazione sui debiti - I diversi tipi di creditori e l'ordine di ripartizione

diritto di prelazione sui debiti
diritto di prelazione sui debiti

Il caso principale in cui si manifesta la necessità di conoscere i vari tipi di creditori, e sopratutto quali di questi sia privilegiato rispetto agli altri, è l'eventualità di un fallimento o di un privato che non disponga di patrimonio sufficiente a coprire tutti i suoi debiti.

 

Il primo passo che impone la legge fallimentare è quello di accertare l'attivo fallimentare, successivamente dovrà essere ripartito tra i vari creditori.

Esistono principalmente tre tipi di crediti:

1. Crediti ipotecari e pignoratizi, in ordine alla liquidazione dei beni oggetto della garanzia

2. Crediti prededucibili;

3. Crediti garantiti in quanto assistiti da prelazione;

4. Crediti non garantiti, cioè chirografari.

 

Le legge fallimentare, come già detto, detta il criterio di preferenza e priorità tra i vari tipi di credito. L'articolo di riferimento in materia è l'art. 111 l.f. che indica i l'ordine di ripartizione delle somme. Tuttavia, anche il l'art. 2777 e 2771 del Codice Civile disciplinano l'ordine di ripartizione dei crediti:

1) Crediti ipotecari e pignoratizi, in ordine alla liquidazione dei beni oggetto della garanzia, fatto salvo quanto disposto dall'art. 111 l.f., in cui viene riportato che i crediti prededucibili sono privilegiati rispetto a tutti gli altri crediti, l'art. 111 bis, pone un'eccezione a tale principio, stabilendo che non può essere destinato alla soddisfazione dei crediti prededucibili " quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". 

2) Crediti prededucibili, si tratta dei primi tipi di crediti che saranno liquidati, infatti si potrà passare agli altri tipi di crediti solo dopo aver liquidato tutti quelli di questa categoria. In materia di fallimento i crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali. Lo sono ad esempio le attività precedenti al fallimento, che prevedevano la predisposizione di piani di risanamento e ristrutturazione dei debiti ma, in questo scenario, i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore nella realizzazione dei citati tentativi  sono prededucibili nella successiva procedura fallimentare. 

In questo la giurisprudenza aiuta con le sentenze di cassazione: n. 1765, depositata in data 30 gennaio 2015, sez. VI civile.

Ovviamente i crediti della medesima categoria saranno liquidati in percentuali uguali calcolate in base al peso ponderato di ogni credito sul monte dei debiti (un credito di 10 a fronte di un debito di 100 avrà diritto al 10%) secondo quanto disposto dalla parcondicio creditorium disposto dall'art. 2741 c.c., tuttavia anche in questo caso si può essere in presenza di crediti garantiti da ulteriori garanzie che prevaricheranno gli altri;

3) Crediti garantiti in quanto assistiti da prelazione, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge (art. 111 quater). Si tratta dei crediti privilegiati subito dopo quelli prededucibili, infatti alcuni creditori possiedono una maggior tutela derivante da una garanzia a fronte del pagamento del credito, come ad esempio può essere il pegno o un ipoteca. In presenza di più crediti privilegiati sarà il Legislatore stesso a decidere la ripartizione. I privilegi possono essere: 

- privilegio generale riguarda i beni mobili del debitore. Il creditore non potrà rifarsi nel caso in cui il debitore li vendesse (in quanto si tratta di un titolo non opponibile a terzi). Questi crediti vantano un diritto di prelazione sul capitale, sugli interessi e le spese del prezzo ricavato dalla liquidazione dei mobili. Gli articoli di riferimento sono l'art. 54 e 55 della legge fallimentare (l.f.) crediti assistiti da privilegio generale hanno un diritto di prelazione su capitale, interessi e spese del prezzo che si ricava dalla liquidazione dei beni mobili, con limiti di cui agli articoli 54 e 55.

- privilegio speciale  dà la facoltà al creditore di avvalersi del "diritto di seguito" riguardo i beni del debitore. Tale diritto implica la possibilità da parte del creditore di seguire il bene anche se quest'ultimo diviene proprietà di un terzo. 

Crediti a privilegio generale e speciale sono inseriti tutti in un’unica graduatoria.

Altri crediti assistiti da privilegio sono:

- i crediti per contributi degli enti previdenziali;

- i crediti dei lavoratori per le retribuzioni;

- i crediti dello Stato sulle imposte.

Per questi creditori ricordiamo che qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa, concorreranno alla ripartizione dell'attivo negli stessi modi e in concorrenza con i chirografari, cioè in proporzione dell'ammontare del credito per cui sono stati ammessi.

4) Crediti chirografari, sono crediti che non sono assistiti da nessun tipo di garanzia reale (ipoteca o pegno) o personale (fideiussione). L'unico vantaggio concesso a questo tipo di crediti è quello previsto dall'art 56 l.f., che dispone che i creditori chirografari del fallito che sono allo stesso tempo suoi debitori possono tuttavia ottenere la soddisfazione anticipata attraverso la compensazione.

Il loro pagamento avviene in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori privilegiati, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

La distribuzione seguirà, ovviamente la parcondicio creditizia già citata nei precedentemente.



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