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Gazebo - Quali permessi servono e quando servono

Un gazebo è una struttura di arredo rimovibile e leggera, di solito in metallo o legno. Caratteristica fondamentale è la mancanza di fondazioni, infatti è ancorato al terreno mediante dei piccoli pilastri di sostegno, e la sua apertura su tutti i lati, con una copertura che può essere in legno, tela, plastica o stuoie. 

Gazebi di modeste dimensioni, rientranti nella descrizione appena citata, rientrano nella categoria degli arredi per spazi esterni, normato dall’art. 6 comma 1 lett. e-quinques) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) e, quindi, può essere installato senza necessità di alcun titolo (confermato dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. II Brescia, sent. 7 aprile 2011, n. 526 e T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 17 dicembre 2011 n. 1309). Nonostante quanto detto è sempre importante tener conto dei regolamenti locali, infatti l'art. 6 fa salve le prescrizioni urbanistiche locali, che possono richiedere specifiche dimensioni o materiali o ancora prevederle solo in specifiche zone della città. Inoltre, potrebbe essere richiesto uno specifico titolo edilizio, sopratutto in base alla destinazione d'uso.

Altrettanto importante è prendere in considerazione anche le caratteristiche costruttive. La giurisprudenza ha previsto in diverse occasioni la necessità di un titolo edilizio, e nello specifico:

  • (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1569) gazebo di 200mq;
  • (T.A.R. Umbria, sent. 16 febbraio 2015, n. 81) gazebo 7.25 x 3.8 come posto auto coperto;
  • (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I Parma, sent. 10 maggio 2011, n. 137) gazebo chiuso;
  • (T.A.R. Lazio, sez. II ter Roma, nella sent. 24 marzo 2017 n. 3910) gazebo ancorato al terreno e mai rimosso da 5 anni;

Questo ci fa comprendere che un gazebo per rientrare nell'edilizia libera deve rispettare anche un criterio temporale oltre che dimensionale.



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